Se ci riferiamo al Codice Civile, non troviamo da nessuna parte il termine “contratto del consumatore”. Sembra trattarsi di una di quelle forme speciali non direttamente regolate dalle disposizioni del Codice, ma che comunque trovano lì la loro base. In realtà, il contratto del consumatore risponde contemporaneamente a molte di quelle forme contrattuali, poiché rappresenta una categoria che comprende diversi tipi di contratti che regolano numerosi rapporti tra soggetti che condividono caratteristiche comuni. Sono proprio i soggetti a dare significato al contratto del consumatore.
In questo rapporto, da un lato vi è il consumatore, cioè ogni persona che acquista beni o utilizza beni o servizi per soddisfare esigenze personali, per scopi non connessi ad attività commerciali o all’esercizio di una professione. Lo stesso concetto di consumatore è previsto anche dalla Legge
n. 9902 del 17.4.2008 “Sulla tutela dei consumatori”, dove si sottolinea che, ai fini di tale legge, per consumatore si intende non solo l’individuo ma anche le organizzazioni senza scopo di lucro. Pertanto, siamo tutti consumatori ogni volta che acquistiamo un bene o un servizio per soddisfare i nostri bisogni personali, escludendo la possibilità che una persona giuridica costituita per svolgere attività commerciali possa essere considerata consumatore nell’acquisto di beni o servizi.
Di fronte al consumatore vi è il commerciante, ossia la persona che, nell’ambito della propria attività commerciale, offre il bene o il servizio richiesto dal consumatore. Questi può essere produttore, fornitore o venditore, a seconda della natura del bene o servizio offerto e delle modalità con cui viene fornito. Secondo la Legge n. 9902 del 17.4.2008 “Sulla tutela dei consumatori”, “commerciante” è qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce per fini connessi alla propria attività economica, commercio, impresa, mestiere o professione, nonché chiunque agisca per conto o nell’interesse del commerciante.
Da quanto sopra possiamo comprendere alcune delle principali caratteristiche del contratto del consumatore:
· È un atto giuridico bilaterale;
· È un contratto concluso tra il consumatore, che vi partecipa non per scopi commerciali, e il commerciante, che agisce nell’ambito della propria attività commerciale;
· L’oggetto del contratto può essere qualsiasi bene o servizio volto a soddisfare gli interessi personali del consumatore, purché idoneo a far parte della circolazione civile;
· La forma del contratto dipende dal bene o servizio offerto e dalle eventuali prescrizioni di altre leggi.
Un’attenzione particolare, nell’ambito del contratto del consumatore, è rivolta al contratto standard, ampiamente utilizzato nel mercato dei beni e dei servizi perché facilita le transazioni commerciali e, al contempo, può favorire il consumatore. D’altra parte, tuttavia, le condizioni che stabiliscono diritti e obblighi non vengono negoziate individualmente, ma restano fissate nelle condizioni essenziali.
Le garanzie offerte dal diritto dei consumatori si trovano innanzitutto nel Codice Civile, che riconosce la responsabilità del produttore e del commerciante per i prodotti difettosi o dannosi per l’acquirente. Tale responsabilità è prevista anche in modo specifico nei singoli contratti. Inoltre, agli articoli 635 e seguenti del Codice Civile è prevista la responsabilità per pubblicità ingannevole, considerata responsabilità per colpa. In tutti questi casi, la parte lesa ha diritto a rivolgersi al giudice per chiedere il risarcimento del danno subito. Dalla formulazione di queste disposizioni risulta che, pur contenendo norme generali, il Codice Civile offre una protezione significativa al consumatore, poiché presume la responsabilità del produttore e gli impone l’onere di dimostrare l’assenza di colpa o l’esistenza di una responsabilità condivisa.

