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Risarcimento del Danno Extracontrattuale
25.12.2025
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Risarcimento del Danno Extracontrattuale

Uno dei principi cardine della convivenza nella società è il divieto di arrecare danno ad altri (alterum non laedere o neminem laedere). L’applicazione di tale principio trova disciplina nelle norme sulla responsabilità civile extracontrattuale contenute negli articoli 608–647 del Codice Civile. In determinati settori, la materia può essere regolata anche da leggi speciali. Alla base di tale responsabilità vi è l’esigenza che chiunque leda diritti o interessi legittimi altrui sia tenuto a risarcire il danno cagionato. Il risarcimento mira a reintegrare il danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’atto illecito non fosse stato commesso.

L’articolo 608 del Codice Civile stabilisce: “La persona che, in modo illecito e con colpa, cagiona un danno ad altri, alla persona o ai beni, è obbligata a risarcire il danno arrecato. Chi ha causato il danno non risponde quando prova di non avere colpa. Il danno è considerato illecito quando deriva dalla violazione o dalla lesione di diritti o interessi altrui, tutelati dall’ordinamento giuridico o dai principi di correttezza.”

Pertanto, qualora sia provato l’atto illecito e il nesso causale con il danno, sorge un rapporto obbligatorio che riconosce al danneggiato il diritto di pretendere il risarcimento e pone a carico del responsabile l’obbligo di corrisponderlo. Il riferimento al danno “alla persona o ai beni” comprende non solo il collegamento tra autore e conseguenza dannosa, ma anche la distinzione tra lesioni di natura patrimoniale e quelle di natura non patrimoniale. L’articolo 609 del Codice Civile dispone infatti: “Il danno deve essere conseguenza diretta e immediata dell’atto o dell’omissione della persona. L’omesso impedimento di un evento da parte di chi aveva l’obbligo giuridico di evitarlo comporta responsabilità per il danno arrecato.”

Ne consegue che, perché si configuri la responsabilità civile extracontrattuale (sia per danno patrimoniale che non patrimoniale), è necessario che ricorrano congiuntamente quattro presupposti:

1. l’esistenza del danno (patrimoniale o non patrimoniale);

2. l’atto illecito (azione od omissione contraria a legge o dovere);

3. il nesso di causalità tra l’atto illecito e il danno subito;

4. la colpa (intesa come dolo o colpa in senso stretto). – Danno Patrimoniale e Non Patrimoniale

L’esistenza del danno presuppone che dalle azioni o omissioni di un soggetto un altro abbia subito una lesione alla persona o al patrimonio. A seconda del diritto violato, il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale.

L’articolo 640 del Codice Civile recita: “Il danno patrimoniale risarcibile si compone della perdita subita e del mancato guadagno. Sono altresì risarcibili le spese ragionevolmente sostenute per evitare o ridurre il danno, quelle necessarie a stabilire la responsabilità e la misura del danno, nonché le spese sostenute in modo ragionevole per conseguire il risarcimento in via stragiudiziale.”

Gli articoli 486 e 640 distinguono tra danno emergente (la perdita effettiva subita, ovvero la diminuzione del patrimonio) e lucro cessante (il mancato guadagno). Il danno patrimoniale incide dunque sulla sfera economica del soggetto, determinando una diminuzione illegittima dei beni. Il risarcimento ha la funzione di riportare il patrimonio del danneggiato alla situazione precedente all’illecito.

Quanto al danno non patrimoniale, la Costituzione della Repubblica d’Albania – già nel suo preambolo – pone tra i suoi obiettivi la costruzione di uno Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Vi si legge: “… la dignità dell’uomo, i suoi diritti e le sue libertà, … la giustizia sociale … sono il fondamento di questo Stato, il quale ha il dovere di rispettarli e proteggerli.” Gli articoli 3, 15 e seguenti garantiscono una protezione speciale ed eguale sia dei beni patrimoniali che di quelli non patrimoniali.

L’articolo 625 del Codice Civile disciplina il danno non patrimoniale come categoria ampia e comprensiva dei danni extracontrattuali, comprendente ogni lesione di diritti e interessi non patrimoniali che fanno parte dei valori essenziali della persona e non sono suscettibili di valutazione economica diretta sul mercato. Tale disposizione riconosce il diritto al risarcimento per qualsiasi danno non patrimoniale di natura extracontrattuale, distinto da quello patrimoniale.

– L’Atto Illecito

Un fatto è qualificato illecito quando comporta la violazione o la lesione di diritti, libertà o interessi altrui tutelati dall’ordinamento giuridico o dai principi di correttezza (Costituzione, atti internazionali, leggi, regolamenti o principi generali del diritto).

La condotta può consistere in un’azione o in un’omissione. L’illecito è caratterizzato da un comportamento volontario e consapevole. L’illiceità si qualifica come categoria oggettiva. L’articolo 609, comma 2, del Codice Civile dispone: “L’omesso impedimento di un evento da parte di chi aveva il dovere giuridico di evitarlo comporta responsabilità per il danno cagionato.”

Ne consegue che chi, per inosservanza di una norma giuridica o di qualsiasi altra regola, non rispetta lo standard imposto dalla legge, è civilmente responsabile per tutti i danni derivanti come conseguenza diretta e immediata del fatto illecito. Anche l’omissione, quindi, genera responsabilità al pari dell’azione.

– Il Nesso di Causalità

Il nesso di causalità, disciplinato dall’articolo 609 del Codice Civile, è inteso come il collegamento oggettivo, diretto e indipendente dalla volontà dell’autore del fatto, tra l’azione o l’omissione illecita e l’evento dannoso. Affinché sia riconosciuta la responsabilità, il danno deve derivare come conseguenza diretta e immediata della condotta illecita. Azione e conseguenza devono dunque susseguirsi senza interruzioni. La prova del nesso causale è condizione essenziale per l’affermazione della responsabilità civile e la determinazione dell’obbligazione risarcitoria.

– La Colpa

La colpa rappresenta l’atteggiamento soggettivo dell’autore in rapporto al fatto illecito e alle conseguenze che ne derivano. Essa implica la volontà psichica interna di compiere l’atto e di determinare o accettare le conseguenze. Si manifesta in due componenti: l’elemento intellettuale e quello volitivo. L’elemento intellettuale attiene alla possibilità soggettiva di prevedere le conseguenze di una data condotta; quello volitivo riguarda la volontà di cagionarle o accettarle.

Non è rilevante che il soggetto conosca esattamente la norma violata: ciò che conta è che sappia, o abbia potuto sapere, che la sua condotta è socialmente riprovevole. L’ignoranza della legge non esonera dalla responsabilità civile.

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