Quando il giudice pronuncia la sentenza definitiva di condanna o di assoluzione, deve contestualmente stabilire anche il tipo e la misura della pena. Questo processo di adeguamento della sanzione, noto nella dottrina penalistica come individualizzazione della pena, impone al giudice di valutare una serie di elementi, primo fra tutti il tipo e i limiti edittali previsti dalla norma violata. La pena, in ogni caso, non può superare né scendere al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge, salvo le ipotesi eccezionali in cui è consentito al giudice scendere sotto il minimo.
Devono inoltre essere considerate le circostanze in cui il fatto è stato commesso e le condizioni personali dell’autore al momento della commissione del reato o al momento della condanna. Questi elementi sono qualificati dal legislatore come circostanze aggravanti o attenuanti. Le aggravanti sono tassativamente indicate dalla legge e nessun’altra circostanza può essere equiparata. Esse incidono sull’inasprimento della pena o sull’esclusione di sanzioni alternative. Sono previste dall’articolo 50 del Codice Penale.
Tra le circostanze aggravanti rientrano, ad esempio:
– L’aver agito per motivi abietti o futili.
– L’aver commesso il reato per coprire o favorire la responsabilità penale altrui, o per eludere la pena di un altro reato.
– L’aver agito con crudeltà o ferocia.
– L’aver commesso il fatto durante la sottoposizione a sorveglianza elettronica.
– L’abuso di funzioni pubbliche o di incarichi religiosi.
– Quando il reato è commesso contro minori, donne in gravidanza o persone incapaci di difendersi.
– Quando il fatto è compiuto in violazione o dopo l’emissione di ordini giudiziari di protezione contro la violenza domestica.
– Quando il reato è rivolto contro rappresentanti di Stati esteri.
– Quando il reato è commesso contro funzionari eletti o pubblici ufficiali per ragioni connesse al loro incarico.
– Quando l’autore approfitta di legami familiari, di convivenza, di amicizia o di ospitalità.
– L’aver agito in concorso o in forma reiterata.
– Quando il reato è motivato da ragioni legate al genere, alla razza, al colore, all’etnia, alla lingua, all’identità di genere, all’orientamento sessuale o alle opinioni politiche.
Oltre alle aggravanti, l’ordinamento contempla anche circostanze attenuanti, che permettono al giudice di applicare pene più miti o sanzioni alternative.
L’articolo 48 del Codice Penale stabilisce che costituiscono attenuanti:
a) Quando il fatto è commesso per motivi di particolare valore morale o sociale.
b) Quando il reato è commesso sotto l’effetto di turbamento psichico causato da provocazioni o atti ingiusti della vittima o di altri soggetti.
c) Quando l’illecito è commesso in esecuzione di ordini o indicazioni illegittime del superiore.
d) Quando l’autore dimostra sincero pentimento.
e) Quando l’imputato risarcisce il danno o contribuisce attivamente ad eliminarne o ridurne le conseguenze.
f) Quando l’imputato si presenta spontaneamente alle autorità dopo il fatto.
g) Quando i rapporti tra autore e vittima sono stati ricomposti.
In pratica, l’imputato può presentare al tribunale diverse circostanze attenuanti: motivi di salute personali o familiari, esigenze di studio, responsabilità familiari particolari, difficoltà economiche, ecc. È nell’interesse dell’imputato presentare documenti a sostegno, come certificati di famiglia attestanti la presenza di figli minori, cartelle cliniche, certificati di invalidità, attestati di disoccupazione o assistenza sociale, certificati di iscrizione agli studi, dichiarazioni che attestino la riconciliazione con la vittima, ecc.
Poiché il numero delle circostanze attenuanti non è limitato, l’imputato può produrre qualsiasi documento scritto che provi fatti idonei a mitigare la sua posizione rispetto alla pena. Tuttavia, tali fatti non possono essere semplicemente affermati oralmente in giudizio: devono essere supportati da prove, di norma documenti rilasciati dall’autorità competente.

