Il sequestro è disciplinato dagli articoli 208–220 del Codice di Procedura Penale e rappresenta uno strumento probatorio volto all’acquisizione e conservazione, da parte dell’autorità procedente, delle prove e degli oggetti collegati al reato. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice di Procedura Penale, l’autorità competente a disporre il sequestro di prove materiali o di beni connessi al reato è il giudice, salvo i casi eccezionali in cui tale competenza spetta al pubblico ministero (art. 210 c.p.p.).
L’autorità procedente può ordinare il sequestro di qualsiasi bene mobile o immobile che risulti connesso all’oggetto della prova nel processo penale e che fornisca elementi utili per una corretta definizione della causa. Il collegamento tra beni, documenti o oggetti e il procedimento penale può manifestarsi in diverse forme: strumenti utilizzati per commettere il reato, proventi dell’attività criminosa, oppure beni la cui detenzione o alienazione costituisce di per sé reato.
Quanto allo standard probatorio, dall’interpretazione sistematica degli articoli 208–220 c.p.p. emerge che il criterio guida è “l’esistenza di motivi ragionevoli per ritenere che tali beni siano collegati al reato.”
In particolare:
L’articolo 208/a disciplina il sequestro dei dati informatici. In base a tale disposizione, nei procedimenti per reati in materia di tecnologie informatiche, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può ordinare il sequestro dei dati e dei sistemi informatici. Il comma 2 stabilisce inoltre: “Qualora vi siano motivi ragionevoli per ritenere che i dati informatici ricercati siano memorizzati in un altro sistema informatico o in una sua parte, e tali dati siano legittimamente accessibili o disponibili dal sistema originario sottoposto a controllo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, ordina immediatamente la ricerca o l’accesso anche a tale sistema informatico.”
L’articolo 209 prevede il sequestro della corrispondenza. Tale misura può essere disposta solo con provvedimento del giudice e, nei casi di urgenza, con decreto del pubblico ministero. Anche qui lo standard applicabile è “l’esistenza di motivi ragionevoli.” Ciò significa che la decisione deve basarsi su dati e fatti attendibili, raccolti dalla polizia giudiziaria fino a quella fase delle indagini, i quali complessivamente dimostrino che lettere, titoli di credito, buste, pacchi, valori patrimoniali o monetari, telegrammi e altri mezzi di corrispondenza, inviati dall’imputato o a lui destinati—anche sotto altro nome o tramite terzi—sono collegati al reato.
Gli articoli 299 e 300 c.p.p. prevedono delle eccezioni alla regola. In tali casi, il ritiro della corrispondenza o il sequestro delle prove materiali, laddove vi sia rischio di perdita, può essere effettuato su iniziativa della polizia giudiziaria. A tal fine, gli ufficiali devono redigere un verbale da trasmettere al pubblico ministero entro 48 ore; quest’ultimo, nelle 48 ore successive, con decisione motivata, convalida il sequestro se ricorrono i presupposti di legge.
Occorre sottolineare che anche nei casi in cui il sequestro della corrispondenza sia disposto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, lo standard dei “motivi ragionevoli” resta immutato. L’eccezione si giustifica unicamente per il rischio di perdita o distruzione degli oggetti in questione.
Infine, l’articolo 210 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di disporre il sequestro presso banche di documenti, titoli di credito, somme depositate su conti correnti e di qualsiasi altro bene, qualora vi siano motivi ragionevoli per ritenere che essi siano connessi al reato, anche se non appartengono all’imputato o non sono registrati a suo nome. Nei casi urgenti, tale sequestro può essere disposto anche dal pubblico ministero.

